Ordinanza — n. 28129/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO TIBERIO nato il 12/03/1963 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Tiberio Santoro avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - all'intervenuta prescrizione del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 28129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO TIBERIO nato il 12/03/1963 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Tiberio Santoro avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - all'intervenuta prescrizione del reato;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si leggano le pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza); Considerato che il motivo di ricorso in cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione ci si dimentica che la data della sentenza è quella della lettura del dispositivo e non quella del deposito della stessa e che l'ulteriore decorso del tempo non ha rilievo quando il ricorso contro la stessa sia dichiarato inammissibile;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2