Ordinanza — n. 28128/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE TULLIO nato a ORIA il 18/10/1959 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Tullio Carbone avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e le argomentazioni spese in memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta aggravante del mezzo fraudolento; - alla misura della pena ed il bilanciamento delle circostanze; - alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; alla mancata sostituzione della pena con la corrispondente sanzione pecuniaria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28128/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che tutti i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di quanto già dedotto con l'atto di appello senza affrontare le non illogiche deduzioni spese dalla Corte di appello che aveva osservato come il posizionamento di un magnete costituisse quel mezzo fraudolento che risultava correttamente contestato (in riferimento al citato art. 625 n. 2 cod. pen.), non potesse riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen non avendo l'imputato provveduto all'integrale risarcimento del danno, il danno stesso non fosse tale da potersi considerare di speciale tenuità (ed i limiti edittali della pena non consentivano il riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen.), le precedenti condanne non consentissero la sostituzione della pena detentiva.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE TULLIO nato a ORIA il 18/10/1959 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Tullio Carbone avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e le argomentazioni spese in memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta aggravante del mezzo fraudolento; - alla misura della pena ed il bilanciamento delle circostanze; - alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; alla mancata sostituzione della pena con la corrispondente sanzione pecuniaria;
Rilevato che tutti i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di quanto già dedotto con l'atto di appello senza affrontare le non illogiche deduzioni spese dalla Corte di appello che aveva osservato come il posizionamento di un magnete costituisse quel mezzo fraudolento che risultava correttamente contestato (in riferimento al citato art. 625 n. 2 cod. pen.), non potesse riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen non avendo l'imputato provveduto all'integrale risarcimento del danno, il danno stesso non fosse tale da potersi considerare di speciale tenuità (ed i limiti edittali della pena non consentivano il riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen.), le precedenti condanne non consentissero la sostituzione della pena detentiva.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 gi