Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for electricity due to lack of necessity defense and mental capacity issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had convicted the appellant of aggravated theft of electricity, rejecting her defense of necessity because the stolen energy was for a commercial business, not private residence. Furthermore, the court found her adaptation disorder did not impair her capacity to understand or willfully act. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower court's factual findings were not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they consist merely of complaints regarding factual assessments or lack of evidence, as the Court of Cassation reviews only legal errors and manifest logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIITANO GRAZIELLA nato a QUARTU SANT'ELENA il 28/06/1958 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Graziella Riitano avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 12 maggio 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità; - alla valutazione del compendio probatorio, anche con riguardo alla capacità di intendere e volere della prevenuta; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - non vi era dubbio sulla ascrivibilità del fatto all'imputata posto che era costei a gestire l'attività che si giovava dell'illecito allaccio; - non vi era elemento di prova alcuna del vantato stato di necessità anche considerando che l'energia sottratta era destinata non alla privata abitazione dell'imputata ma ad un esercizio commerciale; - dagli accertamenti esperiti era risultato che la prevenuta era affetta da un disturbo dell'adattamento che non incideva sulla capacità di intendere e volere;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 g