Ordinanza — n. 28126/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCARDO MARIA ROSARIA nato a NAPOLI il 13/05/1970 parte offesa nel procedimento c/ PALMIERI ROBERTO nato a LECCE il 10/12/1948 LOMBARDI ROBERTO nato a FOGGIA il 12/10/1965 DI BATTISTA MARINELLA nato a FOGGIA il 22/09/1962 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; h ORDINANZA Sul ricorso proposto da Maria Rosaria Liccardo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla medesima avverso il decreto di archiviazione della noti2:ia di reato rispetto alla quale avrebbe assunto la veste di persona offesa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28126/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Preso atto che nelle more la ricorrente ha rinunciato al ricDrso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCARDO MARIA ROSARIA nato a NAPOLI il 13/05/1970 parte offesa nel procedimento c/ PALMIERI ROBERTO nato a LECCE il 10/12/1948 LOMBARDI ROBERTO nato a FOGGIA il 12/10/1965 DI BATTISTA MARINELLA nato a FOGGIA il 22/09/1962 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; h ORDINANZA Sul ricorso proposto da Maria Rosaria Liccardo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla medesima avverso il decreto di archiviazione della noti2:ia di reato rispetto alla quale avrebbe assunto la veste di persona offesa;
Considerato che questa Corte ha più volte affermato (anche con Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433) che il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo;
Preso atto che nelle more la ricorrente ha rinunciato al ricDrso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giug