Ordinanza — n. 28122/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTUZZI TOMAS nato a LEGNAGO il 23/10/1988 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Battistuzzi Tomas ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglirnento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di furto e di utilizzo indebito di carte di credito; Considerato che il motivo proposto — che deduce l'omesso riferimento ai criteri di determinazione della pena ex artt. 133 e 133-bis cod. peri. -non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTUZZI TOMAS nato a LEGNAGO il 23/10/1988 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Battistuzzi Tomas ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglirnento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di furto e di utilizzo indebito di carte di credito; Considerato che il motivo proposto — che deduce l'omesso riferimento ai criteri di determinazione della pena ex artt. 133 e 133-bis cod. peri. -non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il