Italian Supreme Court dismisses appeal against riot conviction for mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for riot based on alleged insufficient reasoning, but the court found this constituted mere factual complaints rather than a legal argument. Since the lower court's finding of facts was univocal and undisputed, the court ruled that such arguments are not admissible in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or different interpretations of evidence without challenging the legal qualification are inadmissible in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONUMAJURU EBUKA JOSHUA - C.U.I. 056EZ6Y nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Onomajuru Ebuka .Joshua ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento ne ha confermato la condanna alla pena di euro 100 di multa per il reato di rissa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle fonti di prova, senza tenere conto del dato univoco acclarato dalla sentenze di merito: gli operanti hanno assistito al fatto che cinque persone si stavano picchiando "con calci e pugni" tra questi è stato individuato, fermato sul posto e identificato l'odierno imputato;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il