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Ordinanza — n. 28118/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated affray, citing inadmissibility of fact-based complaints and prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated affray, arguing for prescription and requesting the court to find mitigating circumstances like lack of intent. The court rejected these claims, stating that fact-based complaints are prohibited in cassation and that arguments contradicting established trial facts are inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Supreme Court cannot be based on mere complaints regarding factual findings or requests to evaluate facts denied by the lower court, as such arguments are procedurally inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Aggravated Affray Conviction Prescription Defense Rejection Fact-Based Complaints Prohibited intervenuta prescrizione inosservanza del termine perentorio estensione della procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARBOLEDA SOLIS NILSON SEGUNDO nato il 30/05/1979 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Arboleda Solis Nilson Segundo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di rissa aggravata e considerato che con una successiva memoria il difensore dell'imputato chiede di accertare l'estinzione del rea1:o per intervenuta prescrizione;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle fonti di prova, senza tenere conto del dato univoco acclarato dalla sentenze di merito: quando la polizia è accorsa sul luogo del fatto la rissa era ancora in corso; il teste di PG Stinga ha riconosciuto, con certezza, tra i corrissanti "che si percuotevano reciprocamente", l'odierno imputato (pag. 1 e 4);

Considerato che il secondo motivo - che afferisce al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile poiché chiede la valutazione positiva di fatti smentiti o non risultanti dagli atti (la mancata partecipazione , alla rissa, l'assenza di dolo, il contributo "estremamente marginale"); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così