Cassation court dismisses appeals against conviction for personal injuries due to inadmissibility of factual complaints and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Bracau Nelu and Mihaica Catalin inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The first appeal was rejected because challenging the credibility of the victim's statements constitutes a mere factual complaint barred in cassation proceedings. The second appeal regarding the denial of general mitigating circumstances was dismissed as manifestly unfounded, as the lower court provided sufficient reasoning based on established jurisprudence. Consequently, the appeals were rejected without a merits review, affirming the second-instance conviction for personal injuries.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation against convictions for personal injuries are inadmissible if they merely complain about factual findings or lack merit if the lower court provided a congruous reference to decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACAU NELU nato il 04/12/1983 MIHAICA CATALIN nato il 19/06/1996 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Bracau Nelu e Mihaica Catalin ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che, peraltro, mirano a prefigurare una diversa o alternativa rilettura delle fonti di prova;
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 e 6); Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso