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Ordinanza — n. 28114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for theft of electricity due to generic and irrelevant grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Marchese Prospero inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft of electricity but offered only generic and abstract arguments lacking relevance to the specific case. The court rejected the appeal because the grounds were apodictic and failed to substantiate any legal challenge to the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific and pertinent; generic or abstract grounds that do not address the concrete facts of the case render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds theft of electricity inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende danneggiamento d'impianti elettrici approvvigionamento energetico materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE PROSPERO nato a PALERMO il 30/12/1975 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Marchese Prospero ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è affetto da genericità intrinseca, poiché si risolve in affermazioni apodittiche e astratte prive di effettiva pertinenza con il caso concreto; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0