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Ordinanza — n. 28113/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft due to inadmissible factual complaints and insufficient mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Valle Gaetano against the second-instance conviction for attempted theft inadmissible. The appellant argued that the identification violated procedural codes and that generic mitigating circumstances were wrongly denied, but the court rejected these claims as mere complaints lacking legal specificity or factual basis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2; Art. 585, comma 4, c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or insufficient reasoning regarding mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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attempted theft conviction inadmissible appeal factual complaints mitigating circumstances cassation procedure procedura di identificazione inganno sull'identità indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 2, c.p.p.
Art. 585, comma 4, c.p.p.
Rilevato che la inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, corna 4, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Valle Gaetano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto e considerato che il difensore ha depositato una memoria con la quale denuncia la illegittimità della identificazione dell'imputato per violazione degli artt.187, 349 e 191 cod. proc. pen.;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 e 4); Considerato che il secondo motivo - che afferisce al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 laddove si reputano ostativi i numerosi precedenti penali dell'imputato anche per i reati di furto e rapina);

Rilevato che la inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti ex art. 585, corna 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de