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Ordinanza — n. 28112/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28112/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28112/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAROON ASGHAR nato il 11/09/1992 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MORO:51Ni; Rilevato che l'imputato Haroon Asghar ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che afferisce al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1 laddove si ritiene ostativa la gravità del fatto consistito nella sottrazione continuativa di energia elettrica del valore di euro 951,95 per esercitare una attività commerciale);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28112/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia materiale elettrico e apparecchiature radio monopolio sulle installazioni elettriche abuso di impianti di telecomunicazioni scippo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAROON ASGHAR nato il 11/09/1992 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MORO:51Ni; Rilevato che l'imputato Haroon Asghar ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che afferisce al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1 laddove si ritiene ostativa la gravità del fatto consistito nella sottrazione continuativa di energia elettrica del valore di euro 951,95 per esercitare una attività commerciale);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il