Ordinanza — n. 28110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PERNA ALESSANDRO nato a PATERNO' il 26/08/1976 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Perna Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: «È configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.» (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PERNA ALESSANDRO nato a PATERNO' il 26/08/1976 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Perna Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
«È configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.» (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso