Italian Supreme Court dismisses appeal for theft conviction due to lack of specific mitigating circumstances arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaetano Gianluca Amadio inadmissible regarding his conviction for theft in a residence. The appellant argued for generic mitigating circumstances under specific articles of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision upheld the original conviction based on the value of the stolen goods and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal claiming generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to provide specific factual grounds distinct from those already adjudicated by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADIO GAETANO GIANLUCA nato a CATANIA il 01/04/1984 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Amadio Gaetano Gianluca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il furto in abitazione; Rilevato che i due motivi di ricorso, che invocano le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il valore della refurtiva è stato stimato in misura superiore a 2mila euro; mentre le attenuanti generiche sono state negate in ragione della significativa capacità a delinquere dell'imputato, gravato da vari precedenti penali tra cui uno per rapina);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il