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Ordinanza — n. 28105/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to address second-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to specify the exact points of the second-instance decision under attack. The appellant's arguments regarding evidence reliability and statutory aggravating circumstances were deemed too general to engage with the specific reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not indicate the specific points of the decision under attack or fails to measure its censure against the reasons given by the court of second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity second instance reasoning procedural defect Cassazione ordinanza procedura di revisione penale aggravamento della pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 14/01/1988 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Piazza Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato il predetto imputato colpevole del reato di tentato furto, aggravato dal fatto commesso su cosa esistente presso uno stabilimento pubblico;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile anzitutto perché non indica in maniera specifica i punti della decisione oggetto di impugnazione, ricomprendendoli tutti in modo indistinto nell'unico motivo proposto; Considerato, in ogni caso, che le censure proposte - che contestano l'attendibilità delle prove a carico dell'imputato, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. - sono privi di specificità perché evitano di misurarsi con le ragioni attraverso le quali quelle medesime questioni sono state affronta e risolte dal giudice di secondo grado;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso