Ordinanza — n. 28103/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACINO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 16/12/1969 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sparacino Vito ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso- che contestano la responsabilità dell'imputato e la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura (a loro volta estremamente generici come non manca di rilevare la Corte di appello) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 1-3 su primo punto e pag. 4 su secondo);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena o della pena sostitutiva, è inedito e intrinsecamente generico, poiché non illustra quali elementi specifici, in tesi pretermessi, avrebbero consentito l'applicazione dei benefici richiesti; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACINO VITO nato a MAZARA DEL VALLO il 16/12/1969 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sparacino Vito ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso- che contestano la responsabilità dell'imputato e la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura (a loro volta estremamente generici come non manca di rilevare la Corte di appello) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 1-3 su primo punto e pag. 4 su secondo);
Considerato che il terzo motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena o della pena sostitutiva, è inedito e intrinsecamente generico, poiché non illustra quali elementi specifici, in tesi pretermessi, avrebbero consentito l'applicazione dei benefici richiesti; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso