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Ordinanza — n. 28102/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28102/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANI CHIARA nato a CANICATTI il 22/04/1969 CURTO ESMERALDA RITA nato a CANICATTI' il 12/11/1968 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Cani Chiara e Curto Esmeralda Rita ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 595 commi primo e terzo cod. pen., riducendo la pena ad euro 1.000 di multa;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28102/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i due motivi di ricorso - che deducono la indeterminatezza del destinatario dei post offensivi e contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. ipen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7 sul primo punto e pag. 8 sull'art. 131-bis cod. pen.); Chiarito, quanto alla eccezione preliminare di intervenuta prescrizione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diffamazione libertà di espressione e d'informazione pubblicità dei prezzi punibilità dei mass media espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che i due motivi di ricorso - che deducono la indeterminatezza del destinatario dei post offensivi e contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANI CHIARA nato a CANICATTI il 22/04/1969 CURTO ESMERALDA RITA nato a CANICATTI' il 12/11/1968 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Cani Chiara e Curto Esmeralda Rita ricorrono, con il medesimo atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 595 commi primo e terzo cod. pen., riducendo la pena ad euro 1.000 di multa;

Considerato che i due motivi di ricorso - che deducono la indeterminatezza del destinatario dei post offensivi e contestano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. ipen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7 sul primo punto e pag. 8 sull'art. 131-bis cod. pen.); Chiarito, quanto alla eccezione preliminare di intervenuta prescrizione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec