Italian Court dismisses appeals for theft of electricity due to generic grounds and unfounded comparative sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Riggio and Sardina inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. Riggio's appeal was rejected for being intrinsically generic and abstract, while Sardina's claim regarding the comparative assessment of mitigating circumstances was deemed unfounded. The court ruled that such discretionary sentencing evaluations are beyond the scope of appellate review unless they result in arbitrary or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 69 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in concrete facts; discretionary sentencing comparisons are inadmissible unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIGGIO FABIO nato a PALERMO il 09/11/1990 SARDINA VINCENZO nato a PALERMO il 02/09/1992 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Riggio Fabio e Sardina Vincenzo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da Riggio è affetto da una evidente genericità intrinseca, poiché si risolve in mere prospettazioni astratte del tutto avulse dal caso concreto;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Sardina - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pagg. 4 e 5), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci