Ordinanza — n. 28099/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA MICHELE nato a PALERMO il 13/02/1973 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ragusa Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il tentato furto di generi alimentari, riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'eccessività della pena inflitta - è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi in tesi pretermessi avrebbero dovuto condurre ad una ulteriore attenuazione della pena (vizio di aspecificità che già inficiava l'omologo motivo di gravame); detto motivo, inoltre, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA MICHELE nato a PALERMO il 13/02/1973 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ragusa Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il tentato furto di generi alimentari, riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'eccessività della pena inflitta - è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi in tesi pretermessi avrebbero dovuto condurre ad una ulteriore attenuazione della pena (vizio di aspecificità che già inficiava l'omologo motivo di gravame); detto motivo, inoltre, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favcire della Cassa delle ammende. Così deciso il