Ordinanza — n. 28098/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALEO NICOLA nato a POLLA il 20/06/1971 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Papaleo Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un giubbotto, due paia di scarpe e un pantalone bermuda; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità - è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha preso in esame l'omologo motivo di gravame e, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso che il valore della merce (pari a complessivi 142,00 euro) potesse integrare il requisito della "speciale tenuità" trattandosi di valore economico non irrisorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28098/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALEO NICOLA nato a POLLA il 20/06/1971 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Papaleo Nicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un giubbotto, due paia di scarpe e un pantalone bermuda; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità - è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha preso in esame l'omologo motivo di gravame e, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso che il valore della merce (pari a complessivi 142,00 euro) potesse integrare il requisito della "speciale tenuità" trattandosi di valore economico non irrisorio;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1