Ordinanza — n. 28097/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORVAIA FRANCESCO nato a PIAZZA ARMERINA il 08/01/1996 CORVAIA LUIGI nato a PIAZZA ARMERINA il 18/04/1962 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Corvaia Francesco e Corvaia Luigi ricorrono, con separati atti di analogo contenuto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585, cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 28097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORVAIA FRANCESCO nato a PIAZZA ARMERINA il 08/01/1996 CORVAIA LUIGI nato a PIAZZA ARMERINA il 18/04/1962 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Corvaia Francesco e Corvaia Luigi ricorrono, con separati atti di analogo contenuto a firma del comune difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585, cod. pen.;
Considerato che i due motivi di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a sostegno della affermazione di responsabilità e la violazione di legge in relazione alla configurabilità del concorso di persone nel reato e, per il solo Corvaia Francesco del diniego della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. - sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg.3-5 sulla responsabilità; pagg. 5-6 su art. 110 cod. pen.; pagg. 6-7 su art. 114 cod. pen.);
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i