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Ordinanza — n. 28096/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for abstract legal arguments and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pedata Marco Kevin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for attempted and consummated theft in a residence, but the court found his arguments regarding liability were abstract and detached from the concrete facts of his flagrant arrest and confession. Furthermore, the court rejected the claim regarding the sentence's severity as it fell within the trial judge's discretion, noting the specific damage caused to the alarm system and the value of stolen items. Consequently, the appeal was dismissed entirely, and the original conviction was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 592, cod. proc. pen.: Appeals based on abstract legal principles unconnected to the specific case facts or challenging the exercise of sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion flagrant arrest theft in residence abstract legal arguments difesa penale abbandono del procedimento per truffa indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 592, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDATA MARCO KEVIN nato a NAPOLI il 09/12/1996 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pedata Marco Kevin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di furto tentato e consumato in abitazione; e considerato che il difensore dell'imputato ha presentato una memoria a sostegno del ricorso con la quale richiede l'assegnazione ad altra sezione;

Considerato che il primo e il secondo motivo - che contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato - si risolvono nella citazione di principi astratti in punto di valutazione della prova del tutto avulsi dalla fattispecie concreta caratterizzata dall'arresto dell'imputato in flagranza di reato e dalla confessione del fatto da parte dell'imputato stesso; Rilevato che il terzo motivo - che si appunta sulla entità della pena - è inammissibile poiché: - invoca, con carattere di novità, la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (senza peraltro calarla nel caso concreto, dato che la refurtiva è consistita in un orologio del valore di 600 euro e di tre vassoi d'argento ed è stato attuato danneggiando 8 sensori del sistema di allarme); - lamenta la misura della pena, quando la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, peraltro concedendo le circostanze attenuanti generiche;

Chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos