Ordinanza — n. 28095/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLONE PAOLO nato a ROMA il 21/09/1977 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Grillone Paolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione "per avere la Corte confermato la sentenza di condanna in assenza di elementi obbiettivi di riscontro"- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28095/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che all'interno di detto motivo l'imputato si duole anche del giudizio di bilanciamento, rivendicando un giudizio di prevalenza senza esporre argomenti di critica della opposta valutazione espressa dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLONE PAOLO nato a ROMA il 21/09/1977 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Grillone Paolo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione "per avere la Corte confermato la sentenza di condanna in assenza di elementi obbiettivi di riscontro"- non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Rilevato che all'interno di detto motivo l'imputato si duole anche del giudizio di bilanciamento, rivendicando un giudizio di prevalenza senza esporre argomenti di critica della opposta valutazione espressa dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso