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Ordinanza — n. 28094/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and insufficiently specific grounds of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by De Filippo Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for tax evasion and fraudulent bankruptcy, arguing for new evidence and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were too generic, lacked specific factual details, and merely repeated points already dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3; Art. 585, comma 4, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic, lack specific factual indications, or merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds of complaint lack of specificity tax evasion conviction fraudulent bankruptcy bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.p.
Art. 585, comma 4, c.p.p.
Chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPO LUCA nato a NAPOLI il 11/09/1968 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Filippo Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 223 comma secondo, n. 2, L fall. (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B); e considerato che il difensore dell'imputato ha presentato una memoria a sostegno del ricorso;

Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione sul punto - si espone a varie censure di genericità: è intrinsecamente generico poiché , riferendosi in maniera indistinta alla "prova dell'avvenuta notifica delle cartelle" (esattoriali) non indica con precisione i singoli documenti oggetto della richiesta che diviene meramente esplorativa; è generico anche sotto il profilo estrinseco, poiché non svolge una critica alla tenuta logica della risposta già ottenuta, limitandosi ad insistere sulla istanza di acquisizione quando la Corte di appello ha messo in luce come l'imputato, dottore commercialista, non ha mai adempiuto ad alcuno degli obblighi tributari della società maturando, nei confronti dell'erario, un debito di circa un milione e trecentomila euro;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che si appunta sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 224 legge fall - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. terza e quarta pagina dei "motivi della decisione"); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, poiché non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero consentito di riconoscere le attenuanti richieste (il ricorso invoca solo "l'eccellente" comportamento processuale senza ulteriori precisazioni, del quale tuttavia non si trova traccia nella sentenza impugnata, né in atti allegati al ricorso);

Chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammend