Ordinanza — n. 28093/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO TAMMARO nato a AVERSA il 19/07/1986 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Scarano Tamnnaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496, cod. pen., diminuendo la pena a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28093/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è manifestamente infondato, poiché, rispetto a una pena inflitta in primo grado nel minimo edittale (anni uno di reclusione), in sede di appello l'imputato si era limitato a richiedere l'applicazione delle attenuanti generiche, circostanze che il giudice di secondo grado gli ha concesso, applicando la diminuzione nella misura massima di un terzo; non vi sono ulteriori spazi di intervento suscettibili di censura; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO TAMMARO nato a AVERSA il 19/07/1986 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Scarano Tamnnaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496, cod. pen., diminuendo la pena a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è manifestamente infondato, poiché, rispetto a una pena inflitta in primo grado nel minimo edittale (anni uno di reclusione), in sede di appello l'imputato si era limitato a richiedere l'applicazione delle attenuanti generiche, circostanze che il giudice di secondo grado gli ha concesso, applicando la diminuzione nella misura massima di un terzo; non vi sono ulteriori spazi di intervento suscettibili di censura; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il