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Ordinanza — n. 28093/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28093/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO TAMMARO nato a AVERSA il 19/07/1986 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Scarano Tamnnaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496, cod. pen., diminuendo la pena a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28093/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è manifestamente infondato, poiché, rispetto a una pena inflitta in primo grado nel minimo edittale (anni uno di reclusione), in sede di appello l'imputato si era limitato a richiedere l'applicazione delle attenuanti generiche, circostanze che il giudice di secondo grado gli ha concesso, applicando la diminuzione nella misura massima di un terzo; non vi sono ulteriori spazi di intervento suscettibili di censura; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dichiarazione mendace uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali falsità ideologica in documenti messa in circolazione di monete false denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
pen., diminuendo la pena a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO TAMMARO nato a AVERSA il 19/07/1986 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Scarano Tamnnaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496, cod. pen., diminuendo la pena a mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è manifestamente infondato, poiché, rispetto a una pena inflitta in primo grado nel minimo edittale (anni uno di reclusione), in sede di appello l'imputato si era limitato a richiedere l'applicazione delle attenuanti generiche, circostanze che il giudice di secondo grado gli ha concesso, applicando la diminuzione nella misura massima di un terzo; non vi sono ulteriori spazi di intervento suscettibili di censura; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il