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Ordinanza — n. 28091/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence for false testimony, ruling discretion adequate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Di Meda and Moscatelli inadmissible regarding their conviction for false testimony. The appellants argued the sentence length was incorrect, but the court found their claim unsupported. The court upheld the original judgment because the penalty applied was near the statutory minimum, confirming the trial judge's discretion was properly exercised.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 494 c.p.: Appeals contesting the correctness of the reasoning supporting the sentence amount are inadmissible when the penalty falls within the judge's discretionary power and is justified by being close to the statutory minimum.

Parole chiave

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false testimony conviction sentencing discretion statutory minimum penalty inadmissible appeal Corte di Cassazione sviamento della giustizia partecipazione al reato difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 494 c.p.
art. 494 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOSCATELLI EMIDIO nato a ROMA il 24/07/1984 DI MEDA MASSIMILIANO nato a FOLIGNO il 25/03/1974 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Di Meda Massimiliano e Moscatelli Emidio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (con la stessa sentenza la Corte di appello ha assolto Moscatelli dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, CdS, per abolitio criminis , con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio);

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a sostegno della entità della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, dato che sono state applicate pene in misura prossima al minimo edittale; Considerato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il