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Ordinanza — n. 28090/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28090/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28090/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPERUTA VALENTINA nato a NAPOLI il 22/03/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Laperuta Valentina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e della entità della pena, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della motivazione); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28090/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della motivazione); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia materiale elettrico e apparecchiature radio imputazione di furto distribuzione dell'elettricità testimone a carico
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPERUTA VALENTINA nato a NAPOLI il 22/03/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Laperuta Valentina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e della entità della pena, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della motivazione); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15