Ordinanza — n. 28090/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPERUTA VALENTINA nato a NAPOLI il 22/03/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Laperuta Valentina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e della entità della pena, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della motivazione); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28090/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della motivazione); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPERUTA VALENTINA nato a NAPOLI il 22/03/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Laperuta Valentina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e della entità della pena, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della motivazione); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15