Ordinanza — n. 28085/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA RAFFAELE nato a ASCOLI PICENO il 06/05/1958 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; 4ab Rilevato che l'imputato Farina Raffaele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per due episodi di furto; Considerato che i due motivi di ricorso — che contestano "l'assenza di prova quantomeno dell'effrazione da parte dell'imputato" e il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio — sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 sula responsabilità e sulla circostanza aggravante della violenza sulle cose; pagg. 4-5 sul trattamento sanzionatorio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28085/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA RAFFAELE nato a ASCOLI PICENO il 06/05/1958 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; 4ab Rilevato che l'imputato Farina Raffaele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per due episodi di furto; Considerato che i due motivi di ricorso — che contestano "l'assenza di prova quantomeno dell'effrazione da parte dell'imputato" e il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio — sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 sula responsabilità e sulla circostanza aggravante della violenza sulle cose; pagg. 4-5 sul trattamento sanzionatorio);
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1