Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28082/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28082/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28082/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLINI ERIK ALEXANDER nato a CIVITANOVA MARCHE il 06/07/1987 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cardellini Erik Alexander ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il furto di un telefono cellulare; Considerato che l'unico motivo, che contesta il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha posto in evidenza come la refurtiva, mai recuperata, fosse consistita in un telefono cellulare di ultima generazione, di valore non certo irrisorio);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione di furto usurpazione d'identità reati contro la sfera personale riservata scippo ricettazione prove acquisite illegalmente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLINI ERIK ALEXANDER nato a CIVITANOVA MARCHE il 06/07/1987 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cardellini Erik Alexander ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il furto di un telefono cellulare; Considerato che l'unico motivo, che contesta il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha posto in evidenza come la refurtiva, mai recuperata, fosse consistita in un telefono cellulare di ultima generazione, di valore non certo irrisorio);

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1