Ordinanza — n. 28082/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLINI ERIK ALEXANDER nato a CIVITANOVA MARCHE il 06/07/1987 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cardellini Erik Alexander ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il furto di un telefono cellulare; Considerato che l'unico motivo, che contesta il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha posto in evidenza come la refurtiva, mai recuperata, fosse consistita in un telefono cellulare di ultima generazione, di valore non certo irrisorio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28082/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLINI ERIK ALEXANDER nato a CIVITANOVA MARCHE il 06/07/1987 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cardellini Erik Alexander ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il furto di un telefono cellulare; Considerato che l'unico motivo, che contesta il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha posto in evidenza come la refurtiva, mai recuperata, fosse consistita in un telefono cellulare di ultima generazione, di valore non certo irrisorio);
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1