Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely repeat lower court rulings on theft charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Campanella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft involving violence, arguing against joint liability and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims as lacking specificity, noting they merely reproduced legal assessments already properly addressed and dismissed by the appellate judge regarding the value of stolen goods and recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity and merely reproduce legal assessments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA DOMENICO nato a PALERMO il 12/06/1948 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Campanella Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato da violenza sulle cose; Considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare pag. 7-11 sulla ritenuta responsabilità concorsuale; pag. 11 sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla luce del valore dei beni sottratti stimato in circa 500-600 euro; pag. 11 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; pag. 12 sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale);
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i