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Ordinanza — n. 28080/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28080/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OJINI CHRISTIAN MADU - C.U.I. 030Q9N0 nato il 18/12/1973 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ojini Christian Madu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta l'avvenuta consumazione del reato in considerazione del fatto che l'imputato "dopo aver inizialmente fornito un'indicazione difforme delle proprie generalità, spontaneamente chiedeva agli operanti, che lo stavano portando in caserma, di fermarsi presso l'auto che egli aveva in uso e dove era risposto il proprio documento di identità allo scopo di consegnano alla stessa pg e di farsi correttamente identificare" — è manifestamente infondato poiché il reato in contestazione è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui vengono declinate le false generalità;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 28080/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inganno sull'identità denuncia mendace mancanza di credibilità perseguimento penale per diffamazione false dichiarazioni senza giuramento difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OJINI CHRISTIAN MADU - C.U.I. 030Q9N0 nato il 18/12/1973 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ojini Christian Madu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta l'avvenuta consumazione del reato in considerazione del fatto che l'imputato "dopo aver inizialmente fornito un'indicazione difforme delle proprie generalità, spontaneamente chiedeva agli operanti, che lo stavano portando in caserma, di fermarsi presso l'auto che egli aveva in uso e dove era risposto il proprio documento di identità allo scopo di consegnano alla stessa pg e di farsi correttamente identificare" — è manifestamente infondato poiché il reato in contestazione è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui vengono declinate le false generalità;

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i