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Ordinanza — n. 28077/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28077/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARIS FRANCESCO nato a TORINO il 12/11/1967 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato l'imputato Ferraris Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona (mentre per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è stata pronunciata, sin dal primo grado, sentenza di proscioglimento per remissione di querela);

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 28077/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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momento del reato accusa penale perseguimento penale per diffamazione responsabilità penale dei minori false dichiarazioni senza giuramento asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
art. 494 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale per non avere la sentenza impugnata ritenuto assorbita la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARIS FRANCESCO nato a TORINO il 12/11/1967 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato l'imputato Ferraris Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona (mentre per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è stata pronunciata, sin dal primo grado, sentenza di proscioglimento per remissione di querela);

Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale per non avere la sentenza impugnata ritenuto assorbita la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. nel reato di truffa — è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647); Considerato che il secondo — afferente alla prova della responsabilità dell'imputato — non è consentito dalla legge in quanto costituito da mere doglianze di fatto e che il terzo motivo, relativo alla entità della pena, al di là della sua enunciazione non enuclea un vizio ricompreso nel novero dell'art. 606, cod. proc. pen. dato che si fonda sul seguente rilievo: la condotta "ad avviso della difesa è stata punita troppo severamente";

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci