Ordinanza — n. 28076/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA SALVATORE NICOLA nato a PALAZZO ADRIANO il 06/12/1982 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Costa Salvatore Nicola ricorre averso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna di per il reato di lesioni personali aggravate; Considerato l'unico motivo di ricorso, che contesta, sotto vari aspetti, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28076/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA SALVATORE NICOLA nato a PALAZZO ADRIANO il 06/12/1982 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Costa Salvatore Nicola ricorre averso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna di per il reato di lesioni personali aggravate; Considerato l'unico motivo di ricorso, che contesta, sotto vari aspetti, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4);
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1