Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for generic mitigating circumstances and prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for generic mitigating circumstances and argued the statute of limitations had expired. The court ruled that appeals regarding sentencing discretion are non-appealable and that prescription cannot be raised after the second-instance judgment becomes final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Art. 4 L. 110/1975; Appeals concerning sentencing discretion are non-appealable, and the statute of limitations cannot be invoked after the second-instance judgment becomes final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MALIKI AHMED nato il 23/04/1992 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato El Maliki Ahnned ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di cui gli artt. 612, commi primo e secondo, cod. pen. e 4 L. 110/1975; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena — sono manifestamente infondati in quanto toccano punti della decisione rientranti nella discrezionalità del giudice di merito, come tale insindacabili in questa sede ove sorretti, come nella specie da congrua motivazione (cfr. pagg. 3 e 4 in risposta agli omologhi motivi di appello);
Rilevato che il terzo motivo, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, è manifestamente infondato, in quanto la contravvenzione commessa il 22 febbraio 2016 si sarebbe prescritta il 22 febbraio 2021, quindi dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado (18 febbraio 2021) e considerato che la inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de