Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction due to lack of correlation between charge and sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Malinconi Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for fraudulent and simple documentary bankruptcy, arguing a lack of correlation between the charge and the sentence regarding the specific historical fact. The court rejected this claim, noting that the first-instance judge correctly found the contested fact of asset diversion to a Kosovar company without compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged lack of correlation between the indictment and the judgment is manifestly unfounded because the first-instance judge has explicitly recognized the contested factual element within the charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALINCONI MARCO nato a FIRENZE il 22/01/1984 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Malinconi Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo al fatto storico integrante la bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamente infondato, poiché, come ha già osservato la Corte di appello, «il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere esattamente il fatto contestato nel primo punto del capo di imputazione» (pag.
4) vale a dire la distrazione di beni strumentali del valore di 35.450,00, mediante cessione, senza corrispettivo a una società kosovara; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il