Ordinanza — n. 28071/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOINA CASANDRA LARISA nato il 09/02/1997 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Voina Casandra Larisa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di E.bT...bk tV_Ad.-5T-C) Lecce,Vindicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato in concorso e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Voina Casandra Larisa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di E.bT...bk tV_Ad.-5T-C) Lecce,Vindicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato in concorso e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOINA CASANDRA LARISA nato il 09/02/1997 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Voina Casandra Larisa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di E.bT...bk tV_Ad.-5T-C) Lecce,Vindicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato in concorso e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, oltre ad essere manifestamente infondato, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l'erronea qualificazione del fatto contestato di cui all'art. 624 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 9 della sentenza impugnata);
Considerato che con il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la mancata applicazione del principio di proporzione della pena, è manifestamente infondato perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giu o 2022 Il Consigli re eN i sore I