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Ordinanza — n. 28070/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28070/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONIN ALESSANDRO nato a DOLO il 15/05/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tonin Alessandro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Padova, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art 582 cod.pen, è manifestamente infondato, perché secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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lesioni personali lesione al piede lesione alla spalla lesioni conseguenti eccesso di legittima difesa trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONIN ALESSANDRO nato a DOLO il 15/05/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tonin Alessandro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Padova, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art 582 cod.pen, è manifestamente infondato, perché secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Considerato che con il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità in punto di risarcimento del danno liquidato dal Tribunale in favore della parte civile, oltre ad essere manifestamente infondato, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d