Ordinanza — n. 28068/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO TAURO ROSARIO nato a CATANIA il 18/01/1975 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lo Tauro Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 28068/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO TAURO ROSARIO nato a CATANIA il 18/01/1975 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lo Tauro Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO TAURO ROSARIO nato a CATANIA il 18/01/1975 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lo Tauro Rosario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trattasi di furto pluriaggravato consumato in data 18 ottobre 2010 (con pena edittale massima di 10 anni, come previsto dall'art. 625 comma 2 cod. pen.) e, di conseguenza, il termine prescrizionale prorogato è di anni 12 e mesi sei; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigli nsore Il Preside