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Ordinanza — n. 28062/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of new non-prosecution grounds and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28062/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the lower court's finding of guilt for aggravated theft. The court ruled that the first ground constituted mere factual complaints already reviewed by the trial judge, while the second ground was barred because the statutory exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code could not be raised for the first time in cassation. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Factual complaints and new grounds of non-prosecution not raised in appeal are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual complaints cassation non-prosecution grounds Article 131-bis Penal Code aggravated theft liability imputazione di furto ricettazione furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLEBANI CRISTIAN nato a CALCINATE il 27/07/1998 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Plebani Cristian ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto nnonoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, atteso che non se ne è fatta richiesta in appello: va, al riguardo, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782);

Considerato, peraltro, che la suddetta causa di non punibilità non è applicabile nella specie in ragione dei limiti edittali della pena prevista per il reato di furto aggravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigliere ténsore Il Presi