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Ordinanza — n. 28060/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28060/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOZZI EMILIANO nato a ROMA il 21/04/1978 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Gozzi Emiliano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che tutte le doglianze proposte sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28060/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOZZI EMILIANO nato a ROMA il 21/04/1978 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Gozzi Emiliano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che tutte le doglianze proposte sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Parole chiave

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imputazione di furto confisca dei proventi di reato ricettazione furto per mestiere furto di lieve entità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOZZI EMILIANO nato a ROMA il 21/04/1978 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Gozzi Emiliano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che tutte le doglianze proposte sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso con il quale si lamenta la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, giacché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 — 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giu•no 2022 Il consigliere ste 'sore Il Pres