Ordinanza — n. 28057/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGIOTTA VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/12/1985 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Margiotta Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile -per quanto qui d'interesse- del reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28057/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGIOTTA VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/12/1985 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Margiotta Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile -per quanto qui d'interesse- del reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove;
Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 giugno 2022 ensore