Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as lower court properly applied statutory criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Folli Marco inadmissible regarding his conviction for burglary and recidivism. The appellant argued against the specific recidivism finding, but the court noted his arguments merely repeated those already rejected by the lower courts. The appellate court had correctly applied Article 133 of the Penal Code to assess the criminal inclination based on the specific relationship between the current offense and prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of recidivism is not based solely on the gravity of facts but considers the concrete relationship between the current offense and prior convictions to verify enduring criminal inclination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLI MARCO nato a MULAZZANO il 17/08/1970 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Folli Marco ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giugno 2022 Il consigli nsore Il P