Ordinanza — n. 28053/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ENRICO nato a TAORMINA il 09/08/1980 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Spina Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28053/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ENRICO nato a TAORMINA il 09/08/1980 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Spina Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ENRICO nato a TAORMINA il 09/08/1980 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Spina Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato stato riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consiglier sore Il Presid