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Ordinanza — n. 28050/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28050/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28050/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEM ECO ANTONIA nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/06/1969 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Demeco Antonia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di tentata violenza privata e di sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato sostituzione di persona, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28050/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità dell'impianto motivazionale in relazione al reato di tentata violenza privata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata violenza carnale inganno sull'identità delitto contro la persona attentato molestie morali reati violenti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEM ECO ANTONIA nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/06/1969 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Demeco Antonia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di tentata violenza privata e di sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato sostituzione di persona, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità dell'impianto motivazionale in relazione al reato di tentata violenza privata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il