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Ordinanza — n. 28045/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28045/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28045/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHELLA LORENZA nato a MESSINA il 22/11/1971 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Moschella Lorenza ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28045/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHELLA LORENZA nato a MESSINA il 22/11/1971 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Moschella Lorenza ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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furto aggravato reato flagrante truffa aggravata furto di lieve entità aggravamento della pena infrazione qualificata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHELLA LORENZA nato a MESSINA il 22/11/1971 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Moschella Lorenza ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il Consigli ensore Il Presidente