Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to inadmissible factual complaints and lack of legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Elena Ciurar against the Ancona Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued against the court's reasoning regarding her liability and alleged defects in the dismissal of specific defenses under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints without necessary legal analysis and were filed in a full cognizance trial rather than a summary procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals in full cognizance proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints lacking critical analysis of the decision's arguments or precise legal grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR ELENA nato il 25/02/1988 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ciurar Elena ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto alla ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sia perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Considerato che lo stesso motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui contesta un asserito difetto o contraddittorietà della motivazione in merito alle causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. dato che è generico sia poiché non indica quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata sia perché non tiene conto che si versa non in un procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. bensì in un giudizio a cognizione piena all'esito del quale è stata affermata la responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de