Ordinanza — n. 28043/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA QUINONES LUIS ENRIQUE nato il 11/05/1964 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Espinoza Quinones Luis Enrique ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 588, commi primo e secondo, cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce la inutilizzabilità ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., della testimonianza de relato resa dagli appartenenti alla polizia giudiziaria — è manifestamente infondato in quanto le dichiarazioni della polizia giudiziaria sono state utilizzate solo nella parte concernente quanto direttamente osservato circa gli esiti lesivi della colluttazione; mentre la ricostruzione del fatto e la individuazione dei responsabili si basa sulle deposizioni dei testimoni oculati, raccolte in dibattimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28043/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso — che contesta la sussistenza della rissa e la partecipazione dell'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è peraltro volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA QUINONES LUIS ENRIQUE nato il 11/05/1964 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Espinoza Quinones Luis Enrique ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 588, commi primo e secondo, cod. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso — che eccepisce la inutilizzabilità ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., della testimonianza de relato resa dagli appartenenti alla polizia giudiziaria — è manifestamente infondato in quanto le dichiarazioni della polizia giudiziaria sono state utilizzate solo nella parte concernente quanto direttamente osservato circa gli esiti lesivi della colluttazione; mentre la ricostruzione del fatto e la individuazione dei responsabili si basa sulle deposizioni dei testimoni oculati, raccolte in dibattimento;
Considerato che il secondo motivo di ricorso — che contesta la sussistenza della rissa e la partecipazione dell'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è peraltro volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci