Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence as it lacks statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without procedural formalities. The appellant, Radouane Hassan, challenged the sentence but failed to cite one of the four specific statutory grounds required by law for such reviews. Consequently, the court ruled that the appeal was outside the scope of permissible challenges under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANE HASSAN nato il 05/11/1987 avverso la sentenza del 17/05/2021 del TRIBUNALE di TARANTOidato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Radouane Hassan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gi o 2022 Il Consiglier estens re Il Presidente