Ordinanza — n. 28039/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTARDO ANNALISA nato a AVOLA il 04/07/1989 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; ' Rilevato che Attardo Annalisa ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivò di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4, è manifestamente infondato poiché, nel caso in esame, il valore delle banconote contraffatte ("due banconote da 100 euro") di per sè non consente l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye, Rv. 255791) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 28039/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivò di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4, è manifestamente infondato poiché, nel caso in esame, il valore delle banconote contraffatte ("due banconote da 100 euro") di per sè non consente l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye, Rv. 255791) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTARDO ANNALISA nato a AVOLA il 04/07/1989 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; ' Rilevato che Attardo Annalisa ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivò di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4, è manifestamente infondato poiché, nel caso in esame, il valore delle banconote contraffatte ("due banconote da 100 euro") di per sè non consente l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Mbaye, Rv. 255791) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2:122 Il Consigreré e sore Il President