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Ordinanza — n. 28036/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28036/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28036/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARO ANTONIO SALVATORE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 05/12/1977 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Notaro Antonio Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28036/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito colpa del patrocinatore danno patrimoniale procurato con astuzia responsabilità civile del notaio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARO ANTONIO SALVATORE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 05/12/1977 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Notaro Antonio Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Considerato, inoltre, che le doglianze tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigl tensore Il Pr