Italian Court dismisses appeal against theft conviction for generic mitigating circumstances and prescription errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ascione Carmine inadmissible regarding his theft conviction. The appellant argued for generic mitigating circumstances and attempted theft, while the prosecution maintained the consummated crime and correct prescription period. The court rejected these claims as unfounded, noting that the lower court adequately addressed mitigating factors and that the twelve-year prescription period for the aggravated theft had not expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 comma 2 cod. pen.; Art. 161 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court provides a sufficient reference to decisive elements for denying generic mitigation, and the prescription period is correctly calculated based on the maximum statutory penalty for the consummated offense.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE CARMINE nato a NAPOLI il 10/02/1962 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ascione Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato stato riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 3 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata applicazione della diminuzione della pena in considerazione della configurabilità del tentativo, è generico e, comunque, eccentrico rispetto alla ritenuta sussistenza del furto consumato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trattasi di furto pluriaggravato consumato in data 16 maggio 2012 (con pena edittale massima di 10 anni, come previsto dall'art. 625 comma 2 cod. pen.) e, di conseguenza, il termine prescrizionale prorogato è di anni 12 e mesi sei;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigliere estérisor Il President